Deprecated: Creation of dynamic property ET_Builder_Module_Comments::$et_pb_unique_comments_module_class is deprecated in /data/web/e109747/html/saturnocasa.com/wp-content/themes/Divi/includes/builder/class-et-builder-element.php on line 1403
27 Giugno 2024

I diritti reali (…parte seconda)

0 commenti

I diritti reali (…parte seconda)

I diritti reali si dividono in due categorie, quelli di godimento come trattato nel precedente numero de “Il Circolo” e quelli di garanzia. Questi ultimi saranno quelli oggetto di esame odierno. La garanzia reale consente una concreta tutela delle ragioni del creditore, in quanto si costituisce un vincolo su determinati beni del debitore o di un terzo, che vengono riservati alla realizzazione del suo credito, con preferenza rispetto agli altri creditori. Se il debitore non tiene fede alla parola data, il creditore avrà la possibilità di far vendere il bene e soddisfarsi per primo sul ricavato.

I diritti reali di garanzia sono il Pegno, l’Ipoteca e volendo anche il Privilegio.

La differenza tra i diritti reali di garanzia e i privilegi sta nel fatto che i secondi sono stabiliti direttamente dalla legge in considerazione della causa per cui il credito è sorto, in quanto meritevole di particolare tutela; il credito, pertanto, è privilegiato già dal momento della nascita dello stesso. Pegno e ipoteca, invece, necessitano di un proprio atto costitutivo.

Le principali differenze tra pegno e ipoteca sono le seguenti:
– nell’oggetto: oggetto di pegno sono beni mobili, universalità di beni mobili e crediti mentre oggetto dell’ipoteca sono le proprietà di beni immobili, alcuni diritti reali immobiliari, beni mobili registrati e rendite dello Stato;
– nel possesso: il pegno prevede lo spossessamento del bene, questo infatti non rimane nel possesso del debitore ma viene consegnato al creditore garantito. Nell’ipoteca, invece, il debitore continua a possedere il bene gravato da ipoteca sino al momento della chiusura del debito o dell’effettiva vendita forzata dello stesso.

A seconda della fonte, l’ipoteca si può distinguere i tre diverse tipologie. La prima è quella legale che si ha quando la legge attribuisce ad alcuni creditori, in considerazione della causa del credito o della quantità o posizione assunta dal creditore stesso, il diritto ad ottenere l’iscrizione ipotecaria, senza il concorso della volontà del debitore. Si ha ipoteca giudiziale quando viene accesa da chi ha ottenuto una sentenza di condanna al pagamento di una somma o all’adempimento dei danni (da liquidarsi successivamente), anche se la sentenza non ha forza esecutiva o è sottoposta a gravame. Infine, l’ipoteca volontaria nasce da contratto o da dichiarazione unilaterale di volontà da parte del concedente. Tale contratto o dichiarazione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità.

Ogni iscrizione dell’ipoteca riceve un numero d’ordine che determina il grado dell’ipoteca. Non è vietato lo scambio del grado.

I diritti reali di garanzia differiscono anche dall’istituto della fideiussione: entrambi gli istituti, come è noto, garantiscono un debito altrui ma il fideiussore risponderà del debito con tutti i suoi beni mentre il terzo datore di pegno o ipoteca risponderà solo con il bene su cui grava il pegno o l’ipoteca, salvando gli altri beni del suo patrimonio.

Data: MAGGIO 2024

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *