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25 Settembre 2024

Locazione e affitto

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Locazione e affitto

La notizia di risalto dell’ultimo periodo è quella del taglio dei tassi da parte della BCE. Questo argomento lo abbiamo già trattato a luglio con relativa panoramica sull’inflazione; potremmo ricalcare lo stesso articolo, ma Vi suggeriamo di guardare sui ns. social lo spazio di luglio. Non ci dilungheremo con lo stesso ragionamento …

Oggi invece parliamo di locazione e affitto, termini spesso sovrapposti l’un l’altro, ma di significato diverso.

La principale differenza tra affitto e locazione può essere definita così:
– il contratto di affitto può avere come oggetto un’azienda, ovvero una pluralità di beni produttivi destinati a un fine di lucro, beni che possano quindi produrre ricchezza.
– Il contratto di locazione riguarda invece beni non produttivi, ma che potrebbero diventarlo: è il caso delle abitazioni, ma anche degli uffici e dei negozi.
Quindi mentre il Conduttore (locazione) si limita a utilizzare il bene locato, l’Affittuario (affitto) oltre ad utilizzarlo gode anche degli introiti della propria produzione.
Per semplificare possiamo dire che l’affitto è un’ appendice della locazione, che si distingue per avere come oggetto un bene produttivo.

Il Codice Civile, riguardo la locazione, con l’Art. 1571 detta la seguente Nozione. “La locazione e’ il contratto col quale una parte si obbliga  a  far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo,  verso un determinato corrispettivo.
Infatti nel contratto di locazione abbiamo due parti: il Locatore che concede l’utilizzo del bene mobile o immobile e il Conduttore a cui viene concesso di utilizzare il bene per un determinato periodo di tempo e in cambio un corrispettivo in denaro.

Per l’argomento affitto andiamo a leggere l’Art. 1615 del Codice Civile, ovvero: (Gestione e godimento della cosa produttiva). “Quando la locazione  ha  per  oggetto  il  godimento  di  una  cosa produttiva, mobile o immobile, l’affittuario deve curarne la gestione in  conformità   della   destinazione   economica   della   cosa   e dell’interesse della produzione. A lui spettano i frutti e  le  altre utilità della cosa.”
Anche nel contratto di affitto il concetto è similare; lo stesso prevede la concessione dell’uso di un bene produttivo, mobile o immobile, per un periodo di tempo determinato e in corrispondenza di un canone pattuito. L’accordo in questo caso è siglato da due parti: il Locatore che concede il bene in affitto e l’Affittuario che ne usufruisce pagando il canone a cui è posto però il divieto di subaffittare il bene.

Il codice civile fornisce un discreto numero di articoli riguardo l’argomento, essi si trovano dal 1571 al 1654.

La durata dell’affitto generalmente viene decisa tra le parti senza particolari schemi predefiniti, per le locazioni ci sono varie tipologie di contratti che si possono adottare, in base alle esigenze del conduttore e/o preferenze del locatore. E’ sicuramente un argomento degno di nota, magari lo approfondiremo nei prossimi numeri. Rimanete sintonizzati o se preferite … Stay tuned !!!

Data: OTTOBRE 2024

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